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L'attestato di prestazione energetica è obbligatorio?
L'attestato di certificazione energetica è obbligatorio, come definito dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e disposto dal D.Lgs. 26 giugno 2009, del Ministero dello Sviluppo Economico, nei casi di vendita, permuta, locazione, nuova costruzione o ristrutturazione.
Per quali immobili è necessario?
La certificazione energetica è necessaria per tutte le categorie di immobili definite all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ago. 1993, n. 412, ossia: – edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari); – edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico; – edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; – edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili (quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi, mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti, sale da ballo); – edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni; – edifici adibiti ad attività sportive (piscine, saune e assimilabili, palestre e assimilabili, servizi di supporto alle attività sportive); – edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; – edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili. Restano esclusi dalla certificazione energetica: – box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo; – i "ruderi", previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà; – gli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioé privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici (ma deve essere resa una esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà). Rimangono esclusi anche i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati e gli altri casi specifici previsti al punto 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 192/2005.
Chi deve richiedere la certificazione?
L'A.p.e. deve essere richiesto dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile.
L'attestato è obbligatorio anche per pubblicare un annuncio per la vendita dell'immobile?
Il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell'immobile.